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Interventi d’arte in edifici pubblici – La parola agli Amministratori
Si tratta di un’occasione per fornire ai Rappresentati delle Amministrazioni l’opportunità di diffondere e segnalare le esperienze realizzate o programmate nell’ambito delle opere pubbliche o nel progetto di riqualificazione artistica e ambientale dei centri della provincia di Bergamo.
Comunicato stampa
Segnala l'evento
promosso da: Soroptimist International, Università degli Studi di Bergamo, Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo e GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.
Si tratta di un’occasione per fornire ai Rappresentati delle Amministrazioni l’opportunità di diffondere e segnalare le esperienze realizzate o programmate nell’ambito delle opere pubbliche o nel progetto di riqualificazione artistica e ambientale dei centri della provincia di Bergamo.
Punto di partenza sono le riflessioni emerse durante la giornata di studi tenutasi a Bergamo lo scorso 24 ottobre 2003, “INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Introduce:
Raffaella Poggiani Keller,
Intervengono:
Tecla Rondi, Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport, Turismo della Provincia di Bergamo
Valerio Marabini, Assessore allo Spettacolo - Cultura e Turismo del Comune di Bergamo
Marcello Puppi, Assessore ai Lavori Pubblici – Manutenzione del Comune di Bergamo
Luigi Chiarelli, Vice Sindaco ed Assessore Urbanistica, Lavori Pubblici, Personale del Comune di Romano di Lombardia
Giorgio Zordan, Sindaco di Treviglio
Guglielmo Clivati, Presidente ASAV – Associazione Seriatese di Arti Visive
Antonella Annechiarico, direttrice generale dei lavori del Comune di Ciserano
Coordina:
Lellio Pagani, Università degli Studi di Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo
Al termine delle relazioni è previsto uno spazio per il dibattito.
SINTESI
“INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”
Giornata di studi del 24.10.2003
La giornata di studio “INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”, organizzata il 24 ottobre 2003 presso la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e promossa da Soroptimist International Club di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo e GAMeC, intendeva proporre elementi per comprendere come la legge n° 717/49, modificata con legge n°237/60, per la realizzazione di opere d’arte nelle nuove opere pubbliche utilizzando il 2% degli importi a base d’appalto per la costruzione delle opere edilizie, sia stata utilizzata in passato, allo scopo di sensibilizzare amministratori e cittadini per ciò che riguarda il presente e il futuro delle città e del territorio.
La riflessione, è stato sottolineato negli interventi dei relatori, doveva essere inserita nel contesto dei luoghi e dell’azione territoriale, luoghi che sono patrimonio di natura e cultura. E’ necessario, pertanto, intervenire sul piano della valorizzazione e del restauro, la tutela, tuttavia, deve essere anche impulso per nuove iniziative nel settore. Si è convenuto che un primo passo da compiere consiste nella creazione di un catalogo del giacimento di opere d’arte pubblica realizzate sul territorio.
Mentre ci si è interrogati sul senso dell’arte pubblica oggi, si è ribadito che impegno collettivo deve essere il raggiungimento di una qualità dell’ambiente in cui si eserciti in senso positivo una dialettica tra architettura e arte, poiché ogni epoca rimane segnata “visibilmente” soprattutto da interventi urbani e urbanistici capaci di condizionare lo sviluppo e l’equilibrio dei luoghi.
La legge del 2%, che in alcuni momenti ha assunto il significato di incentivo culturale, oggi non sembra risultare efficace; esperienze condotte in alcune città italiane, tra le quali Bergamo, segnalano infatti la disarmonia tra creazione artistica e opere pubbliche. Bisogna riflettere invece sulla possibilità di ricreare un equilibrio tra politica e arte, scommettendo sulla possibilità del dialogo tra architettura e la molteplicità delle nuove forme che l’arte visiva assume nella contemporaneità.
Costruire i luoghi del vivere tenendo presente l’unità delle arti è prospettiva dai risvolti non solo economici, ma anche culturali e sociali.
TESTO DELLA
LEGGE NORME PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
(Modificata dalla Legge 3 marzo 1960, n.237)
Art.1. (Per le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto del presente articolo è abrogato dall'art.9, L.412/75.
Le norme del presente articolo non si applicano agli interventi previsti dall'art.20 della legge 67/1989 e dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge 135/90 relativa a interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
<<1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all' abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.
<<3. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
<<4. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.2, L.237/60).
5. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
6. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Art.2. (Così modificato dall'art.3, L.237/60)
1. La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
2. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costruzione di una commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;
2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.
Art.2-bis. (Articolo aggiunto dall'art.4, L.237/60)
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art.1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.
Art.3.
1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art.1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25-5-1936, n.1216.
2. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art.1.
3. Il versamento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Art.4.
1. E' abrogata la legge 11-5-1942, n.839.
Si tratta di un’occasione per fornire ai Rappresentati delle Amministrazioni l’opportunità di diffondere e segnalare le esperienze realizzate o programmate nell’ambito delle opere pubbliche o nel progetto di riqualificazione artistica e ambientale dei centri della provincia di Bergamo.
Punto di partenza sono le riflessioni emerse durante la giornata di studi tenutasi a Bergamo lo scorso 24 ottobre 2003, “INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Introduce:
Raffaella Poggiani Keller,
Intervengono:
Tecla Rondi, Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport, Turismo della Provincia di Bergamo
Valerio Marabini, Assessore allo Spettacolo - Cultura e Turismo del Comune di Bergamo
Marcello Puppi, Assessore ai Lavori Pubblici – Manutenzione del Comune di Bergamo
Luigi Chiarelli, Vice Sindaco ed Assessore Urbanistica, Lavori Pubblici, Personale del Comune di Romano di Lombardia
Giorgio Zordan, Sindaco di Treviglio
Guglielmo Clivati, Presidente ASAV – Associazione Seriatese di Arti Visive
Antonella Annechiarico, direttrice generale dei lavori del Comune di Ciserano
Coordina:
Lellio Pagani, Università degli Studi di Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo
Al termine delle relazioni è previsto uno spazio per il dibattito.
SINTESI
“INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”
Giornata di studi del 24.10.2003
La giornata di studio “INTERVENTI D’ARTE IN EDIFICI PUBBLICI. Un bilancio della applicazione della legge del 2%”, organizzata il 24 ottobre 2003 presso la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e promossa da Soroptimist International Club di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo e GAMeC, intendeva proporre elementi per comprendere come la legge n° 717/49, modificata con legge n°237/60, per la realizzazione di opere d’arte nelle nuove opere pubbliche utilizzando il 2% degli importi a base d’appalto per la costruzione delle opere edilizie, sia stata utilizzata in passato, allo scopo di sensibilizzare amministratori e cittadini per ciò che riguarda il presente e il futuro delle città e del territorio.
La riflessione, è stato sottolineato negli interventi dei relatori, doveva essere inserita nel contesto dei luoghi e dell’azione territoriale, luoghi che sono patrimonio di natura e cultura. E’ necessario, pertanto, intervenire sul piano della valorizzazione e del restauro, la tutela, tuttavia, deve essere anche impulso per nuove iniziative nel settore. Si è convenuto che un primo passo da compiere consiste nella creazione di un catalogo del giacimento di opere d’arte pubblica realizzate sul territorio.
Mentre ci si è interrogati sul senso dell’arte pubblica oggi, si è ribadito che impegno collettivo deve essere il raggiungimento di una qualità dell’ambiente in cui si eserciti in senso positivo una dialettica tra architettura e arte, poiché ogni epoca rimane segnata “visibilmente” soprattutto da interventi urbani e urbanistici capaci di condizionare lo sviluppo e l’equilibrio dei luoghi.
La legge del 2%, che in alcuni momenti ha assunto il significato di incentivo culturale, oggi non sembra risultare efficace; esperienze condotte in alcune città italiane, tra le quali Bergamo, segnalano infatti la disarmonia tra creazione artistica e opere pubbliche. Bisogna riflettere invece sulla possibilità di ricreare un equilibrio tra politica e arte, scommettendo sulla possibilità del dialogo tra architettura e la molteplicità delle nuove forme che l’arte visiva assume nella contemporaneità.
Costruire i luoghi del vivere tenendo presente l’unità delle arti è prospettiva dai risvolti non solo economici, ma anche culturali e sociali.
TESTO DELLA
LEGGE NORME PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
(Modificata dalla Legge 3 marzo 1960, n.237)
Art.1. (Per le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto del presente articolo è abrogato dall'art.9, L.412/75.
Le norme del presente articolo non si applicano agli interventi previsti dall'art.20 della legge 67/1989 e dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge 135/90 relativa a interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).
<<1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le regioni, le province, i comuni e tutti gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all' abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.
<<3. I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo>> (Così modificato dall'art.1, L.237/60).
<<4. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto>> (Così modificato dall'art.2, L.237/60).
5. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
6. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Art.2. (Così modificato dall'art.3, L.237/60)
1. La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
2. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costruzione di una commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell'amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;
2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.
Art.2-bis. (Articolo aggiunto dall'art.4, L.237/60)
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui all'art.1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge.
Art.3.
1. Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui al primo comma dell'art.1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25-5-1936, n.1216.
2. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all'ultimo comma dell'art.1.
3. Il versamento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Art.4.
1. E' abrogata la legge 11-5-1942, n.839.
22
maggio 2004
Interventi d’arte in edifici pubblici – La parola agli Amministratori
22 maggio 2004
incontro - conferenza
Location
GAMEC – GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Bergamo, Via San Tomaso, 53, (Bergamo)
Bergamo, Via San Tomaso, 53, (Bergamo)
Vernissage
22 Maggio 2004, dalle ore 15.30 alle 19