Ricordate la lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2014 che aveva visto protagonista, suo malgrado, l’Archivio Dadamaino accusato di aver venduto 99 falsi?
Lo scorso 8 luglio l’Archivio era stato pienamente assoluto dal Tribunale di Milano (avevamo ricostruito qui la vicenda), perché le 99 opere sono state ritenute autentiche e il fatto, quindi, non sussiste.
Poco fa l’ufficio stampa dell’Archivio ha diffuso un comunciato le motivazioni della sentenza di assoluzione depositate lo scorso 15 luglio, che riportiamo integralmente:
«L’Archivio Opera Dadamaino, nella persona dell’attuale Direttore Scientifico Prof. Paolo Campiglio, comunica che il Tribunale di Milano ha assolto in data 8 Luglio 2020 i componenti dell’Archivio Nicoletta Saporiti, Fernando Colombo e il Prof. Flaminio Gualdoni con la formula: “perché il fatto non sussiste”.
In data 15 luglio 2020, sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il percorso argomentativo seguito dal Collegio.
Il procedimento penale era iniziato nel 2014 e riguardava l’ipotesi di contraffazione di opere dell’artista. La vicenda processuale era incentrata sull’autenticità delle opere di Dadamaino della serie dei “Volumi” che nascono sul finire degli anni Cinquanta in un momento di particolare creatività del movimento artistico milanese.
A seguito di una lunga e completa istruttoria durata due anni, il Tribunale ha ritenuto infondata l’ipotesi accusatoria escludendo qualsiasi coefficiente di responsabilità in capo all’Archivio e ai propri componenti.
Per quanto riguarda le Opere di Dadamaino della serie dei “Volumi”, l’Archivio tiene a sottolineare che si tratta di un ciclo condotto dall’Artista a più riprese e lungo un arco cronologico assai ampio e non circoscritto. L’Archivio ribadisce pertanto il suo impegno costante contro i falsi e a favore dell’Opera dell’Artista, della sua catalogazione e archiviazione e annuncia che sarà avviato entro l’anno il Catalogo ragionato dell’Opera di Dadamaino. Invita quindi collezionisti privati, galleristi e tutti i soggetti interessati all’archiviazione delle opere di Dadamaino a sottoporre al comitato scientifico le Opere di loro proprietà che non siano già state archiviate durante l’attività dei precedenti anni».
«Il professor Paolo Campiglio, direttore scientifico dell’Archivio Dadamaino dichiara: Sono soddisfatto dell’assoluzione dell’Archivio. In questi anni abbiamo proseguito senza incertezze l’impegno nell’archiviazione e catalogazione dell’opera dell’artista nelle altre serie di lavori, che sono molteplici, diversissime e tutte di grande importanza. Dadamaino era nota per non fossilizzarsi su una ricerca, ma, ottenuto un risultato estetico, passava subito ad altro guardando al futuro. Non ha mai rinnegato le sue “scoperte”, ed è stata sempre attenta a una visione retrospettiva del suo lavoro. L’Archivio continuerà a promuovere gli studi e le ricerche sull’artista, oltre a proseguire l’attività di archiviazione, con la consueta attenzione nei confronti delle contraffazioni, di modo che la storia creativa di Dadamaino non abbia segreti zone d’ombra e non generi ulteriori equivoci. È importante, ora, avviare il catalogo ragionato dell’opera dell’artista in modo da fare ulteriore chiarezza sull’intera vicenda creativa. Sarebbe un atto dovuto, inoltre, da parte della città di Milano che l’ha vista crescere fin dagli anni Sessanta, ospitare una mostra antologica in una sede museale».
«L’avvocato Matteo Mangia, difensore dell’Archivio Dadamaino commenta: La lettura del provvedimento costituisce motivo di conforto in quanto il Tribunale, ripercorrendo l’intera vicenda processuale, riconosce la correttezza dell’operato ed il contributo probatorio fornito dall’Archivio, smentendo di fatto tutti gli elementi su cui si basava l’impostazione accusatoria, a partire dal numero ritenuto eccessivo e sospetto di Volumi in circolazione, fino all’assenza di storia espositiva degli stessi, per poi finire con la valutazione degli aspetti tecnici. Il lavoro svolto dai Consulenti della Difesa è stato completo e approfondito ed ha comportato l’espletamento di numerose indagini scientifiche; è stato, inoltre, dimostrato come una veloce indagine visiva non costituisca un metodo di lavoro idoneo a poter verificare l’autenticità di un’opera d’arte. Riteniamo che questa sentenza offra uno spunto di riflessione per il futuro circa i requisiti minimi e gli standard richiesti in ambito penale per gli accertamenti tecnici in materia artistica».
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