Ricordate la lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2014 che aveva visto protagonista, suo malgrado, lâArchivio Dadamaino accusato di aver venduto 99 falsi?
Lo scorso 8 luglio lâArchivio era stato pienamente assoluto dal Tribunale di Milano (avevamo ricostruito qui la vicenda), perchĂ© le 99 opere sono state ritenute autentiche e il fatto, quindi, non sussiste.
Poco fa lâufficio stampa dellâArchivio ha diffuso un comunciato le motivazioni della sentenza di assoluzione depositate lo scorso 15 luglio, che riportiamo integralmente:
«LâArchivio Opera Dadamaino, nella persona dellâattuale Direttore Scientifico Prof. Paolo Campiglio, comunica che il Tribunale di Milano ha assolto in data 8 Luglio 2020 i componenti dellâArchivio Nicoletta Saporiti, Fernando Colombo e il Prof. Flaminio Gualdoni con la formula: âperchĂ© il fatto non sussisteâ.
In data 15 luglio 2020, sono state depositate le motivazioni della sentenza che spiegano il percorso argomentativo seguito dal Collegio.
Il procedimento penale era iniziato nel 2014 e riguardava lâipotesi di contraffazione di opere dellâartista. La vicenda processuale era incentrata sullâautenticitĂ delle opere di Dadamaino della serie dei âVolumiâ che nascono sul finire degli anni Cinquanta in un momento di particolare creativitĂ del movimento artistico milanese.
A seguito di una lunga e completa istruttoria durata due anni, il Tribunale ha ritenuto infondata lâipotesi accusatoria escludendo qualsiasi coefficiente di responsabilitĂ in capo allâArchivio e ai propri componenti.
Per quanto riguarda le Opere di Dadamaino della serie dei âVolumiâ, lâArchivio tiene a sottolineare che si tratta di un ciclo condotto dallâArtista a piĂč riprese e lungo un arco cronologico assai ampio e non circoscritto. LâArchivio ribadisce pertanto il suo impegno costante contro i falsi e a favore dellâOpera dellâArtista, della sua catalogazione e archiviazione e annuncia che sarĂ avviato entro lâanno il Catalogo ragionato dellâOpera di Dadamaino. Invita quindi collezionisti privati, galleristi e tutti i soggetti interessati allâarchiviazione delle opere di Dadamaino a sottoporre al comitato scientifico le Opere di loro proprietĂ che non siano giĂ state archiviate durante lâattivitĂ dei precedenti anni».
«Il professor Paolo Campiglio, direttore scientifico dellâArchivio Dadamaino dichiara: Sono soddisfatto dellâassoluzione dellâArchivio. In questi anni abbiamo proseguito senza incertezze lâimpegno nellâarchiviazione e catalogazione dellâopera dellâartista nelle altre serie di lavori, che sono molteplici, diversissime e tutte di grande importanza. Dadamaino era nota per non fossilizzarsi su una ricerca, ma, ottenuto un risultato estetico, passava subito ad altro guardando al futuro. Non ha mai rinnegato le sue âscoperteâ, ed Ăš stata sempre attenta a una visione retrospettiva del suo lavoro. LâArchivio continuerĂ a promuovere gli studi e le ricerche sullâartista, oltre a proseguire lâattivitĂ di archiviazione, con la consueta attenzione nei confronti delle contraffazioni, di modo che la storia creativa di Dadamaino non abbia segreti zone dâombra e non generi ulteriori equivoci. Ă importante, ora, avviare il catalogo ragionato dellâopera dellâartista in modo da fare ulteriore chiarezza sullâintera vicenda creativa. Sarebbe un atto dovuto, inoltre, da parte della cittĂ di Milano che lâha vista crescere fin dagli anni Sessanta, ospitare una mostra antologica in una sede museale».
«Lâavvocato Matteo Mangia, difensore dellâArchivio Dadamaino commenta: La lettura del provvedimento costituisce motivo di conforto in quanto il Tribunale, ripercorrendo lâintera vicenda processuale, riconosce la correttezza dellâoperato ed il contributo probatorio fornito dallâArchivio, smentendo di fatto tutti gli elementi su cui si basava lâimpostazione accusatoria, a partire dal numero ritenuto eccessivo e sospetto di Volumi in circolazione, fino allâassenza di storia espositiva degli stessi, per poi finire con la valutazione degli aspetti tecnici. Il lavoro svolto dai Consulenti della Difesa Ăš stato completo e approfondito ed ha comportato lâespletamento di numerose indagini scientifiche; Ăš stato, inoltre, dimostrato come una veloce indagine visiva non costituisca un metodo di lavoro idoneo a poter verificare lâautenticitĂ di unâopera dâarte. Riteniamo che questa sentenza offra uno spunto di riflessione per il futuro circa i requisiti minimi e gli standard richiesti in ambito penale per gli accertamenti tecnici in materia artistica».
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