Il binomio arte e riciclaggio di denaro è stato negli ultimi anni oggetto di due livelli di attenzione percepiti in maniera differente: alto, quello dell’opinione pubblica rispetto al fenomeno in sé ed al fatto che quadri e opere d’arte siano da sempre usati per “ripulire” i proventi illeciti; basso, quello degli operatori del settore rispetto ai rischi e alle sanzioni in cui possono incorrere, spesso a causa di una scarsa consapevolezza degli obblighi loro imposti dalla normativa antiriciclaggio.
Esaminiamo, con Maria Grazia Longoni e Giuseppe Sciarretta – rispettivamente responsabili dei dipartimenti Arte e Antiriciclaggio di LCA Studio Legale, quali sono gli adempimenti che la normativa impone, tra i vari soggetti obbligati, ai galleristi o gli intermediari nel commercio delle opere d’arte.
Avvocato Longoni, qual è la sua opinione circa la percezione da parte delle gallerie d’arte e gli operatori del settore degli effettivi rischi in cui possono incorrere nel trovarsi coinvolti in operazioni di riciclaggio?
Purtroppo, non corrispondente alla reale portata del problema. Poche sono le gallerie e in genere i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio che si sono organizzati per adempiere correttamente ai molteplici obblighi imposti da tale normativa. Ciò che abbiamo notato è che si tratta nella maggior parte dei casi di mancanza di conoscenza della stessa normativa, forse anche a causa di poca “pubblicità” da parte delle associazioni di categoria.
Avvocato Sciarretta, quali sono questi obblighi? E soprattutto quali sono i soggetti che devono adempiervi?
Il D. Lgs. 231/2007, impone specifici adempimenti ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 TULPS, ai soggetti che esercitano l’attività di case d’asta o galleria d’arte ai sensi dell’articolo 115 TULPS. Con il recepimento della V Direttiva europea attraverso il D. Lgs. 125/2019, gli obblighi sono stati estesi anche ai soggetti che custodiscono o commerciano opere d’arte, ovvero, che agiscono come intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 euro. In merito agli adempimenti, non sono differenti da quelli previsti per gli altri soggetti obbligati come le banche o i professionisti. Due sono quelli su cui si fonda l’intero presidio di prevenzione: adeguata verifica dei clienti e segnalazioni di operazioni sospette. Il primo ha come obiettivo, attraverso un approccio denominato “Know Your Customer” (KYC), di identificare e verificare i soggetti coinvolti nell’operazione in modo così da assegnare loro una determinata profilazione e fascia di rischio. L’attività di identificazione e verifica avrà altresì quale destinatario il c.d. “titolare effettivo”, cioè la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nel cui interesse, in ultima istanza, l’operazione (e quindi, in questo caso, l’acquisto dell’opera d’arte) è realizzata. Tutte queste informazioni poi saranno la base per una corretta valutazione dell’operazione e, quando necessario, serviranno quale fonte per normalizzare un’anomalia o al contrario inviare una segnalazione di operazione sospetta all’Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) presso Banca d’Italia. La segnalazione è valutata infatti sulla base di un’anomalia, ovvero in poche parole a “qualcosa che non torna”, a un’assenza di coerenza tra l’operazione ed il profilo economico e finanziario del cliente. L’operatore dovrebbe quindi compiere le dovute verifiche con il fine di “normalizzare” l’operazione sotto un profilo di rischio riciclaggio.
Ci sono degli strumenti che possono aiutare una Galleria d’arte ad individuare un’operazione sospetta?
Certo. La stessa UIF ha fornito nel tempo degli indicatori di anomalia che hanno il compito di ridurre i margini di incertezza e definire particolari comportamenti anomali a cui prestare attenzione. Va ricordato che la normativa stessa richiede ai soggetti obbligati di organizzare il proprio presidio di prevenzione adottando procedure oggettive e codificate, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle proprie dimensioni. A questo obbligo, si aggiunge poi quello della formazione costante e aggiornata di tutto il personale coinvolto nelle possibili operazioni di compravendita. La conoscenza della normativa e degli adempimenti obbligatori, infatti, è da considerare come un presidio fondamentale per dare solidità e concretezza al sistema antiriciclaggio della galleria. La segnalazione all’UIF è di fatto il risultato di un complesso processo valutativo fondato su: elementi oggettivi, elementi soggettivi e ogni altra circostanza. È quindi importante conoscere gli indicatori di anomalia per poter correttamente valutare.
E oggi qual è il grado di collaborazione da parte degli operatori del settore?
Purtroppo, scarsa. La sensazione è che purtroppo molti operatori non siano a conoscenza degli obblighi. Ad esempio, numeri alla mano, nell’anno 2020 sono state inviate all’UIF oltre 110.000 segnalazioni di operazioni sospette, con un trend sempre in aumento, e non si hanno tracce, se non in davvero pochissimi casi, di comunicazioni provenienti dal mondo dell’arte. Formarsi e adeguarsi agli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/2007 può evitare anche conseguenze peggiori di una sanzione economica, come ad esempio trovarsi chiamati a rispondere insieme al cliente dell’eventuale attività di riciclaggio di denaro realizzato proprio attraverso l’acquisto dell’opera d’arte.
Avvocato Longoni, dalla sua esperienza in questo settore, perché il mondo dell’arte è così a rischio?
Alcune caratteristiche proprie del mercato dell’arte possono attirare le attenzioni di soggetti spregiudicati, come ad esempio: la presenza sul mercato di beni di elevato valore o il carattere internazionale del mercato dell’arte; l’uso frequente di intermediari e rappresentanti o di strutture offshore e conti stranieri. Da non sottovalutare poi la “cultura della discrezione”, in un settore dove l’acquirente e il venditore capita che siano sconosciuti l’uno all’altro. Per questo i commercianti di opere d’arte, le gallerie e case d’aste, devono prestare la dovuta attenzione e conformarsi agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, perché in caso di violazione sono previste pesanti sanzioni. È giunto il momento di scrivere una nuova pagina di compliance anche per valorizzare ancor più l’enorme potenziale di un settore strategico per il nostro Paese.
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La dichiarazione preventiva prevista dall’articolo 126 TULPS risulta abrogata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.