I galleristi italiani attendevano ormai da tempo delle linee guida che consentissero di dissipare gli innumerevoli dubbi in tema di diritto di seguito.
Il 1° febbraio 2019, con la pubblicazione del Vademecum della SIAE, in molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Tuttavia, se pur è ammirevole lo sforzo e l’impegno profuso dagli autori per mettere ordine rispetto ad una prassi sinora poco chiara, il tema del diritto di seguito resta ancora oggi di grande attualità e in certi casi fonte di perplessità tra gli addetti ai lavori.
L’annosa questione sull’applicazione del diritto di seguito alle vendite di opere d’arte ha da sempre allarmato i galleristi, molti dei quali hanno talvolta preferito – per ragioni di opportunità – corrispondere tale compenso (destinato agli artisti) alla SIAE anche nei casi in cui lo stesso non risultasse dovuto.
Facendo un passo indietro, come noto il diritto di seguito nasce in Francia come strumento di carattere sociale, nel tempo plasmato sino a ricomprenderne l’attuale finalità: la tutela e la valorizzazione della creazione artistica, ed in particolare delle opere figurative.
Il diritto di seguito consente, infatti, all’artista (e ai suoi eredi) di trarre un vantaggio economico dall’incremento di valore acquisito dalle opere ad ogni vendita successiva alla prima. Per vendita successiva alla prima cessione si intende quella effettuata con l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte (tipicamente le case d’asta e le gallerie d’arte).
Quando l’opera viene immessa per la prima volta sul mercato, il gallerista interviene quale semplice trait d’union tra il genio creativo dell’artista e l’oggetto del desiderio del collezionista, e non certo come un banale rivenditore. In tale sua veste, il gallerista che rispetta semplici regole formali e sostanziali (in primis un dossier documentale completo: es. contratto e documentazione fiscale) non dovrebbe avere alcun tema di applicazione del diritto di seguito sulla vendita dell’opera.
Kader Attia, Noise, silence, 2017 Courtesy Galleria Continua / San Gimignano Courtesy: the artist and GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana Photo by: Ela Bialkowska
Va senz’altro riconosciuto al Vademecum il merito di aver individuato le modalità operative e le diverse tipologie contrattuali che possono regolare i rapporti tra i soggetti coinvolti nella cessione delle opere, e da cui dipende l’applicazione del diritto di seguito.
Il tema del diritto di seguito non è però certamente l’unica questione sul tavolo delle gallerie italiane.
Pensiamo ad esempio alle difficoltà che una galleria meno strutturata riscontra per poter aprire una sede all’estero o per guadagnarsi – talvolta a fatica – l’accesso alle fiere internazionali più prestigiose. I costi di partecipazione ai grandi eventi fieristici internazionali sono così elevati da essere proibitivi per le gallerie minori, cui di fatto è precluso l’accesso. Non è un caso che le fiere di primo livello siano sempre frequentate dagli stessi grandi nomi.
Vi è di più. Se una galleria italiana cede un’opera ad un collezionista italiano e l’opera si trova in Italia, la vendita sconta l’Iva al 22% (fatta eccezione per l’ipotesi di cessione diretta da parte dell’artista, cui si applica l’aliquota agevolata al 10%). Al contrario, in altre giurisdizioni – anche molto vicine alla nostra – le aliquote Iva applicabili alla medesima fattispecie risultano sensibilmente inferiori (ad esempio, in Svizzera 7,7%). Non solo, la galleria che importa in Italia un’opera da un Paese extra-UE sconta l’Iva all’importazione pari al 10%, mentre in altri Paesi l’Iva all’importazione è nettamente inferiore (ad esempio, Francia: 5,5%).
I temi sollevati – sui quali un intervento legislativo sarebbe auspicabile – rappresentano unicamente degli spunti di riflessione che non esauriscono tutte le criticità che rendono purtroppo meno competitive le nostre gallerie sul mercato internazionale.
Il Vademecum rappresenta, dunque, solo un tassello di un mosaico ancora incompleto.
Gabriella Cracolici e Emanuela Rollino
LAW IS ART è una rubrica realizzata in collaborazione con LCA Studio Legale / Gruppo Arte