Sempre riguardo al tema del collezionista che vende le proprie opere acquistate nel corso degli anni è intervenuta un’altra pronuncia resa da una Commissione Tributaria Regionale del 18.9.2018, n. 1412. Nella fattispecie il signor F. colleziona e vende opere d’arte nel 2010 e nel 2011, rispettivamente per l’importo di € 29.500 e di € 31.200. L’Agenzia delle Entrate qualifica l’attività in questione come imprenditoriale con conseguente tassazione degli imponibili ai fini IVA ed IRAP. Il collezionista impugna i processi verbali di contestazione avanti la Commissione Tributaria Provinciale che accoglie il ricorso; appella l’Agenzia delle Entrate affermando che nel caso in questione, l’attività di vendita delle opere costituisce esercizio d’impresa, senza che vi sia la necessità di dimostrare che tale attività è caratterizzata da un’organizzazione. Aggiunge l’Agenzia che il medesimo collezionista negli anni dal 2006 al 2009 (evidentemente annualità già prescritte) aveva ricavato a fronte di numerose vendite di opere d’arte l’ingente somma pari ad € 628.800. La circostanza, pur non essendo stata oggetto d’impugnazione, è richiamata dall’Agenzia allo scopo di dimostrare la continuità, l’abitualità e la professionalità connesse alle attività di vendita del signor F. per le annualità 2010 e 2011.
La Commissione Tributaria di secondo grado, con sentenza n. 1412 del 18.9.2018, conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale reputando che il signor F. è un collezionista di lunga data che non ha mai svolto attività imprenditoriale di compravendita di opere d’arte, tantomeno a scopo di lucro, essendo dimostrato che le vendite da lui effettuate sono il frutto della maturata decisione di dismettere il proprio patrimonio artistico. Le vendite di conseguenza non sono tassabili. Il caso concreto che giunge al giudice di secondo grado, è caratterizzato dall’assenza di riscontri sulla modalità di acquisto delle opere d’arte, ovvero, della dimostrazione della creazione di un percorso commerciale. Il contribuente riesce a dimostrare che la di lui professionalità è stata impiegata in un ambito strettamente culturale, che gli acquisti erano da qualificarsi amatoriali e protrattisi nel corso di 40 anni, mentre le vendite sono state eseguite nell’ottica della dismissione, a nulla rilevando invece il carattere massiccio della stessa.
Anche un’altra Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 59 del 11.6.2019 si è pronunciata sulle questioni esaminande. Nel caso del signor V.R. la fattispecie riguarda una singola vendita. Trattasi di un dipinto di Giorgio De Chirico acquistato nel 1990 e venduto nel 2010 da un collezionista per il rilevante corrispettivo di 11 milioni di euro. Il verbale di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo effettuato dall’Ufficio delle Dogane riguarda anche altre questioni e società di diritto estero, nonché l’ammissibilità o meno di una procedura di collaborazione volontaria (c.d. “voluntary disclosure”) formalizzata e depositata successivamente al verbale di acquisizione di documentazione valutaria. Tornando alla vendita del De Chirico, già la Commissione Tributaria di primo grado aderisce alla tesi del collezionista ricorrente, in base alla quale la vendita non costituisce operazione imprenditoriale e commerciale essendo essa occasionale. Tesi questa accolta anche dalla Commissione Tributaria di secondo grado. Aggiunge il Giudice d’appello che la nozione di attività commerciale presuppone una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo (di lucro) che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale tra l’atto di acquisto e quello successivo di vendita, da verificarsi sulla scorta di concreti elementi circostanziali. Occorre cioè, da un lato, che tra l’acquisto e la successiva vendita intercorrano una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita e, dall’altro, non è consentito assoggettare l’imposta sui redditi a qualsiasi atto produttivo idoneo ad incrementare la ricchezza ove lo stesso non sia riconducibile all’esercizio – sia pure non abituale – di attività commerciale. In altre parole, sono escluse da ogni tassazione quelle condotte che si esauriscono nella semplice ed esclusiva vendita. L’esposizione dell’opera in una mostra peraltro non è atto assimilabile alla commercializzazione, il dipinto del De Chirico non si è dunque apprezzato negli anni per la partecipazione alle mostre, bensì, il suo valore si è innalzato grazie al contenuto artistico riconosciutogli dalla critica.
Dato il valore della vendita a carico del collezionista si instaura anche un procedimento penale per il reato di dichiarazione infedele che però si conclude con l’archiviazione avendo ritenuto anche la pubblica accusa che il signor V.R. non avesse collezionato quadri al fine programmato di rivenderli ad un prezzo superiore. Altra circostanza presa in considerazione è l’età del medesimo collezionista all’epoca della vendita (90 anni). Età ritenuta plausibile con il fatto che egli abbia voluto vendere il De Chirico al solo fine di ripartirne il ricavato tra i figli.
Nella materia che ci occupa sono stati forniti altri principi dalla giurisprudenza tributaria. Ad esempio non vengono assoggetti a tassazione fiscale i proventi ricavati da un collezionista che ha eseguito solo 9 operazioni di vendita in un anno (Commissione Tributaria provinciale, sentenza del 8.8.2013, n. 83). Oppure è stata pure esclusa l’assoggettabilità fiscale di corrispettivi conseguiti da soggetti che hanno concluso delle vendite di opere sistematicamente al di sotto dei valori di mercato in periodi di carenza di liquidità (in tal senso vedasi una Commissione Tributaria Regionale, sentenza del 22.2.2016 n. 279).
È altresì esclusa la rilevanza fiscale dei proventi percepiti da soggetti che svolgono attività amatoriale. Il caso riguarda un collezionista di auto famose che acquista e vende con lo scopo di conservare e migliorare la propria collezione acquisita nel corso degli anni per goderne nel tempo libero e partecipare a varie manifestazioni (vedasi Commissione Tributaria Provinciale sentenza del 13.1.2004 n. 33). O ancora, è esclusa la rilevanza fiscale relativa agli introiti percepiti a chi vende monete antiche a una casa d’aste, monete che erano possedute da molto tempo e che costituivano quindi un patrimonio mobiliare personale allo scopo di variare la sua collezione (Cfr. Commissione Tributaria, 2.6.1994, n. 323). Sempre sullo stesso tema è stata esclusa la rilevanza fiscale ai corrispettivi realizzati con la dismissione di una collezione di opere acquistate in ottica amatoriale nel corso di 40 anni per ragioni di crisi finanziarie documentate (Commissione Tributaria Regionale del 18.9.2012, n. 1412/3/18) ed è altresì negata la natura di reddito ai proventi derivanti dalla cessione di auto d’epoca effettuate da parte degli eredi di un appassionato che aveva accumulato una collezione rilevante nel corso degli anni. In questo caso gli eredi hanno venduto in blocco a un unico soggetto, rinunciando così alla massimizzazione del profitto, in un’ottica di dismissione totale (Commissione Tributaria Provinciale del 19.4.2018 n. 351).
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