Ancora sulla legge 717/49 |

di - 17 Aprile 2002

Il fine della legge, che proponiamo integralmente in calce all’articolo, è quello di “abbellire” gli edifici pubblici di nuova costruzione.
Tralasciamo volutamente i vari passaggi legislativi che portano alla selezione delle opere, per soffermarci sulla sua applicazione.
Nonostante la legge 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi, non è sempre facile per noi comuni mortali verificare la corretta applicazione di tutti gli adempimenti che una normativa prevede. Ed è proprio da questa difficoltà e, soprattutto, dalla mancanza dei bandi di concorso per alcune grosse opere della capitale che è partita una iniziativa coordinata dalla MassenzioArte s.r.l.
Il primo incontro con alcuni artisti, voluto dal suo presidente Avv. Alessandro D’Ercole, è avvenuto nei locali dell’associazione quasi un anno fa. Circa una trentina gli artisti presenti, per confrontarsi ed insieme decidere di far valere i propri diritti. Da quella sera la lista delle adesioni è aumentata regolarmente. Piccoli e grandi autori hanno dato il loro consenso fino a passare dalle parole ai fatti.
E’ di questi giorni la notizia di una istanza spedita dall’Avv. D’Ercole, in rappresentanza di oltre 100 artisti, all’attenzione del sovrintendente Strinati (soprintendente alle gallerie e per i beni artistici e storici) e consegnata in copia anche all’Assessorato ai lavori pubblici.
Cosa contiene la missiva? Una richiesta di chiarimenti, che facendo leva sulla legge 241, chiede che venga fatta luce sulla mancanza di bandi di concorso per l’applicazione della legge del “2%”. In particolare, fanno notare, non è stata applicata alle recenti costruzioni del nuovo palazzo del Tribunale di Roma o nel Tribunale di Velletri e neppure nella nuova sede della Camera di commercio al Torrino.
Insomma, un conto è quando le commissioni ci sono ma elargiscono in maniera discriminante e clientelare, un altro è quando nemmeno la forma viene rispettata!
La sensazione è che questa iniziativa farà parlare di se e tutti speriamo che apra la strada per una nuova attenzione al mondo dell’arte.
Gli artisti che vogliono aderire all’iniziativa, ( abbiamo dimenticato di dire che l’adesione è gratuita ), o che semplicemente vogliono richiedere informazioni possono scrivere alla MassenzioArte . Potete inoltre dare il vostro contributo e fare le vostre segnalazioni sul nostro forum, su cui interverrà l’avv. D’Ercole.

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Maurizio Chelucci



La legge
(G.U. 14-10-1949, n.237)
NORME PER L’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
(Modificata dalla Legge 3 marzo 1960, n.237)
Art.1. (Per le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, il disposto del presente articolo è abrogato dall’art.9, L.412/75.
Le norme del presente articolo non si applicano agli interventi previsti dall’art.20 della legge 67/1989 e dall’art.1, comma 1, lettera b), della legge 135/90 relativa a interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS).
<> (Così modificato dall’art.1, L.237/60).
2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.
<> (Così modificato dall’art.1, L.237/60).
<> (Così modificato dall’art.2, L.237/60).
5. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.
6. Qualora il progetto architettonico non preveda l’esecuzione in sito di opere d’arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all’acquisto ed all’ordinazione di opere d’arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
Art.2. (Così modificato dall’art.3, L.237/60)
1. La scelta degli artisti, per l’esecuzione delle opere d’arte di cui all’articolo precedente, sarà fatta dall’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
2. Qualora il valore complessivo delle opere d’arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le amministrazioni provvederanno all’assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla costruzione di una commissione giudicatrice composta:
1) di quattro rappresentanti dell’amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d’arte, tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;
2) del soprintendente alle gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.
Art.2-bis. (Articolo aggiunto dall’art.4, L.237/60)
1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l’adempimento degli obblighi di cui all’art.1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla amministrazione interessata per l’adempimento degli obblighi di legge.
Art.3.
1. Sugli importi destinati ad opere d’arte figurativa, di cui al primo comma dell’art.1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente sovrintendenza alle gallerie, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25-5-1936, n.1216.
2. Tale trattenuta verrà anche applicata sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di cui all’ultimo comma dell’art.1.
3. Il versamento a favore della cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.
Art.4.
1. E’ abrogata la legge 11-5-1942, n.839.



[exibart]


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