02 giugno 2004

jusartis_léggi Il diritto d’autore nell’arte

 
E’ abbondantemente protagonista nel nuovissimo Codice dei Beni Culturali appena rilasciato dal Ministero di Giuliano Urbani, è una legge vecchia di sessant’anni ma incredibilmente attuale. E per ogni operatore del settore (artista, operatore, ente) è necessaria una sua conoscenza di base. “Ripassiamo” la legge sul diritto d’autore…

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Conoscere la legge sul diritto d’autore è fondamentale per ogni artista, autore, operatore o ente culturale. Lo stesso nuovo Codice dei beni culturali richiama questa legge più volte.
La legge regola tutti gli aspetti di protezione dell’opera, e dei sui utilizzi fin dalla “nascita”. La materia è tutta compresa in una legge del 22 aprile 1941 num. 633 e successive modifiche (di seguito l.d.a). Questo testo viene modificato ogni volta che si aggiungono, o si cambiano, le norme che regolano la materia.

Art.1 l.d.a.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Di seguito la legge specifica le opere protette con una elencazione specificativa:
Art. 2 l.d.a.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2)le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

In genere l’autore è la persona fisica che crea un’opera originale (fa eccezione la creazione di banche dati e software).Ed a questo autore la legge riconosce una serie di diritti morali ed economici.
I principali diritti morali sono: il diritto ad essere riconosciuto autore dell’opera (paternità) ed il diritto di opporsi ad ogni modificazione della sua opera, così come il diritto d’inedito (art. 20-24 l.d.a.).

I diritti economici (art.12-19) rappresentano sicuramente la parte più importante della legge.
I diritti sono vari, e si dividono in tre famiglie:
– diritti di riproduzione;
– diritti di sfruttamento economico;
– diritti di diffusione al pubblico.
Questi diritti possono essere ceduti ad altri soggetti, ma solo con un contratto scritto. Inoltre hanno una durata limitata (in genere 70 anni dalla morte dell’autore art. 25 l.d.a.). Ai diritti economici la legge prevede una importante serie di casi in cui l’autore (o il titolare dei diritti) non si può opporre all’uso o alla riproduzione dell’opera (art.65 e seguenti l.d.a.).

Procediamo facendo alcune considerazioni:

1) La legge del diritto d’autore riconosce una serie di diritti all’autore di un’opera originale per il solo fatto di averla creata, senza nessuna indagine sul contenuto, o sul valore artistico. Inoltre (in genere) non viene richiesta nessuna registrazione per riconoscere la tutela. La eventuale registrazione ha solo un valore di prova.

2) La legge riconosce i diritti all’autore, o ad altri soggetti a cui l’autore ha ceduto i diritti economici. Tuttavia riconosce anche alcuni casi in cui non si necessita l’autorizzazione per usare o riprodurre l’opera, ed a volte non è neanche necessario pagare un remunerazione per quest’uso. Queste eccezioni, o libere utilizzazioni, sono stabilite in base ad esigenze reputate prioritarie rispetto alla tutela economica riconosciuta al titolare del diritto, queste possono essere di vario tipo: sicurezza, giustiza, accesso ala cultura, informazione, divulgazione, protezione dell’opera ed altri.
Tra tutte queste esigenze, sicuramente l’accesso alla cultura assume una grande importanza. In altri articoli approfondiremo le eccezioni

3) In ogni caso che le disposizioni della legge possono essere derogate dai contratti (a meno che si tratti di norme inderogabili). Con il contratto le parti sono libere di negoziare ed adattare la gestione dell’opera alle proprie esigenze. I casi possono essere vari: commissionare fotografie, regolare l’uso delle immagini delle opere, organizzare una mostra, prevedere un contratto di “sponsorizzazione” (ipotesi prevista esplicitamente dal nuovo Codice).

4) Con l’imporsi della tecnologia si aprono una lunga serie di nuove domande e problemi anche per gli artisti, gli enti culturali ed i fruitori dell’opera. E’ possibile mettere una immagine di un’opera sul proprio sito web? Come proteggere questa immagini dagli usi o copie altrui? Come impedire la duplicazione dell’opera in formato digitale? Fortunatamente la legge fornisce delle chiare risposte.

In conclusione, lo sviluppo dell’arte non può prescindere dalla legge del diritto d’autore che regola sia i diritti dell’autore, sia i casi in cui si possono utilizzare liberamente le sue opere. Inoltre viene data la possibilità di ricorrere ad una serie di contratti per meglio regolare i singoli casi.
La conoscenza della materia è fondamentale per tutti gli operatori del settore: artisti, autori, produttori, datori di lavoro, musei, gallerie d’arte, webmaster, e molti altri.

marco marandola
direttore di www.dirittoecultura.com  

[exibart]

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